Produzione di vetrate con marchiatura UNI a Nuoro
Marchio UNI
Marchiatura CE
In passato, gli Stati membri della Comunità Europea imponevano specifiche tecniche e controlli di conformità loro propri ai prodotti fabbricati. Dal 1985, alcune direttive della Comunità Europea specificano i requisiti tecnici comuni per ciascuna categoria di prodotti nonché le procedure mirate a valutare la conformità dei prodotti stessi. La direttiva sui Prodotti da Costrizione n.89/106 CE, di seguito chiamata DPC si applica ai materia da costruzione e più specificamente ai prodotti vetrari utilizzati nelle costrizione e nell'edilizia.
La DPC mira a:
- eliminare gli ostacoli tecnici al commercio;
- permettere al maggior numero possibile di fabbricanti di accedere al mercato;
- assicurare la massima trasparenza del mercato;
- creare le condizioni di un sistema armonizzato di regole generali applicabili all'industria della costruzione.
La DPC copre gli aspetti seguenti:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso d'incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza d'installazione;
- protezione fonoisolante;
- economia energetica e isolamento termico.
Norme europee
Il CEN (Comitato Europeo di Normazione) e più specificamente il TC 129 (Comitato Tecnico), è stato incaricato di produrre le norme europee armonizzate (hEN) nel settore del "vetro nella costruzione". Tale mandato comprende il vetro piano, il vetro profilato e i vetri trasformati quindi tutti i prodotti fabbricati e commercializzati da Saint-Gobain Glass Distribuzione.
Il TC 129 ha elaborato diversi tipi di norme.
Norme di base
- Le norme di base "prodotti" riguardano:
- le definizioni del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto;
- i valori generalmente accettati.
- Le norme di base "caratteristiche" riguardano:
- i valori generalmente accettati;
- i metodi di calcolo;
- i metodi di test delle prestazioni dei prodotti.
Le norme europee armonizzate (hEN)
- modo in cui il prodotto si conforma al Mandato;
- prodotto e sue caratteristiche;
- controllo della produzione in fabbrica;
- disposizioni della direttiva sui prodotti da costruzione dell'Unione Europea (allegato ZA della norma).
Marcatura CE
Man mano che la marcatura entra in vigore, ogni prodotto vetrario commercializzato nell'Unione Europea dovrà recare il simbolo CE. Tale marchio potrà essere apposto sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, Il prodotto dovrà anche essere accompagnato da un documento che specifica tutte le caratteristiche che rispondono ai requisiti essenziali specificati ne Mandato M135. Se una caratteristica non è necessaria o richiesta, si dichiarerà per tale caratteristica una classificazione di "prestazione non determinata" (NPD).
Il marchio CE significa che:
- il prodotto risponde alla norma prodotto armonizzata corrispondente e a tutte le disposizioni del DPC (e alle altre direttive applicabili al marchio CE);
- il prodotto risponde alle specifiche europee ed è stato sottoposto alle appropriate procedure di valutazione della conformità;
- il prodotto è idoneo all'uso previsto come definito dall'articolo 2 della DPC;
- il prodotto recante tale marchio può attraversare liberamente le frontiere nazionali all'interno dell'Unione Europea.
I prodotti importati da paesi extra-comunitari devono recare ugualmente il marchio a riprova della loro conformità. Nondimeno, il fatto che un prodotto rechi il marchio CE non significa affatto che possa essere adatto a qualsiasi applicazione. Sono le legislazioni nazionali che regolamentano le applicazioni possibili.
Il marchio CE non è:
- un marchio di origine;
- un marchio di qualità nel senso tradizionale del termine;
- legato ad aspetti diversi dai requisiti essenziali (ad es., le caratteristiche quali il colore, l'apparenza);
- una licenza di utilizzo del prodotto in tutte le opere intraprese in tutti gli Stati membri.
Il fabbricante/produttore è interamente responsabile della dichiarazione di conformità indicante che i prodotti rispondono ai requisiti imposti dalle specifiche tecniche. Il ricorso a un Organismo Notificato, per certificazioni od ispezioni, non solleva il produttore dai suoi obblighi né dalle sue responsabilità.